Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1978 al 22 dicembre 2008. 71 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: Il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
tolto: Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo biennalmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non successiva al 10 dicembre. E' abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-02-21;46~artunico · fonte del testo