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[1]Il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[2]Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo biennalmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non successiva al 10 dicembre. E' abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525.
Testo in vigore dal 1 marzo 1978 al 22 dicembre 2008
