Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato. Lo Stato di esecuzione, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darne immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.
Testo vigente dal 31 marzo 2010
