• 1)Ogni persona condannata puo' richiedere di essere trasferita in conformita' al presente Trattato avanzando domanda scritta alle competenti Autorita' dello Stato di condanna.
  • 2)Lo Stato di condanna, se la sentenza e' definitiva, trasmette allo Stato di esecuzione:
  • a)la richiesta della persona condannata da cui risulti la consapevolezza di tutte le conseguenze giuridiche del trasferimento;
  • b)una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
  • c)copia autentica della sentenza di condanna;
  • d)informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
  • e)copia delle disposizioni di legge su cui e' fondata la sentenza;
  • f)informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna, e
  • g)quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art5 · fonte su Normattiva