- 1)Ogni persona condannata puo' richiedere di essere trasferita in conformita' al presente Trattato avanzando domanda scritta alle competenti Autorita' dello Stato di condanna.
- 2)Lo Stato di condanna, se la sentenza e' definitiva, trasmette allo Stato di esecuzione:
- a)la richiesta della persona condannata da cui risulti la consapevolezza di tutte le conseguenze giuridiche del trasferimento;
- b)una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
- c)copia autentica della sentenza di condanna;
- d)informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
- e)copia delle disposizioni di legge su cui e' fondata la sentenza;
- f)informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna, e
- g)quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.
Testo vigente dal 31 marzo 2010
