• 1)Ogni persona condannata, alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
  • 2)Le Parti designeranno le Autorita' competenti a dar esecuzione al presente Trattato.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art4 · fonte su Normattiva