- 1)Ogni persona condannata, alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
- 2)Le Parti designeranno le Autorita' competenti a dar esecuzione al presente Trattato.
Testo vigente dal 31 marzo 2010
