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[1]Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
[2]All'articolo 1, le parole: "al 31 dicembre 1972 ed al 31 dicembre 1974" sono sostituite con le parole: "al 31 dicembre 1973 ed al 31 dicembre 1975". All'articolo 2, dopo le parole: "acquisto di aree" sono inserite le parole: "ed ai contratti di appalto". E' aggiunto il seguente comma: "L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 44, primo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dalle successive proroghe per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati fino al 31 dicembre 1970 deve intendersi applicabile a tutti gli atti e contratti indicati agli articoli 1 e 81, lettera c), della tariffa allegato "A" al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni ed agli articoli che vi fanno richiamo".
Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 22 dicembre 2008
