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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590, con le seguenti modificazioni:
[2]All'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, numero 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382".
[3]All'articolo 2 la cifra: "225 miliardi" a sostituita con l'altra: "365 miliardi". All'articolo 3, primo comma, le parole: "all'onere di lire 225 miliardi" sono sostituite dalle altre: "all'onere di lire 365 miliardi". Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
[4]"Art. 3-bis. - Lo sgravio degli oneri sociali previsto dal primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1068 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del presente decreto".
Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 22 dicembre 2008
