[1]ai limiti di risarcimento

[2]1 Su richiesta di almeno un quarto degli Stati Contraenti, tutte le proposte di emendamento ai limiti degli importi relativi al risarcimento enunciati all'Articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, saranno divulgate dal Segretario Generale a tutti i Membri dell'Organizzazione ed a tutti gli Stati Contraenti.

[3]2 Ogni emendamento proposto e divulgato come descritto precedentemente sara' sottoposto all'esame del Comitato Affari Giuridici dell'Organizzazione almeno sei mesi dopo la data di divulgazione.

[4]3 Tutti gli Stati Contraenti alla Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, che siano o meno membri dell'Organizzazione, avranno diritto a partecipare ai lavori del Comitato Affari Giuridici per esaminare e adottare gli emendamenti. 4 Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi degli Stati Contraenti presenti e votanti in seno al Comitato Affari giuridici, ampliato come previsto al paragrafo 3, a condizione che, al momento della votazione, siano presenti almeno meta' degli Stati Contraenti.

[5]5 Nell'esaminare una proposta di emendamento ai limiti, il Comitato Affari Giuridici terra' conto dell'esperienza degli incidenti, ed in particolare dell'importo del danno da essi provocato e delle modifiche ai valori monetari. Il Comitato prendera' altresi' in considerazione il rapporto fra i limiti di cui all'Articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione sul Fondo del 1971, emendato dal presente Protocollo, e quelli di cui all'Articolo V, paragrafo 1, della Convenzione Internazionale sulla Responsabilita' Civile per Danni dovuti ad inquinamento da Idrocarburi del 1992.

[6]6 (a) Nessun emendamento ai limiti di responsabilita' di cui al presente Articolo potra' essere esaminato prima del 15 gennaio 1998, ne' prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento precedente, come previsto dal presente Articolo. Nessun emendamento di cui al presente Articolo sara' esaminato prima che il presente Protocollo sia entrato in vigore.

[7](b) Nessun limite puo' essere incrementato in modo tale da superare un importo che corrisponda al limite enunciato nella Convenzione sulla Responsabilita' del 1971, emendato dal presente Protocollo, incrementato dal 6% annuo, calcolato su base composta a partire dal 15 gennaio 1993.

[8](c) Nessun limite puo' essere incrementato in modo tale che superi un importo che corrisponde al limite enunciato nella Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 emendata dal presente Protocollo, moltiplicato per tre.

[9]7 Ogni emendamento adottato in conformita' con il paragrafo 4 sara' reso noto dall'organizzazione a tutti gli Stati Contraenti. L'emendamento si riterra' accettato alla fine di un periodo di 18 mesi dalla data di notifica, a meno che, entro quel lasso di tempo, non meno di un quarto degli Stati che erano Stati Contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del Comitato Affari Giuridici non comunichi all'Organizzazione di non accettare l'emendamento, nel qual caso l'emendamento verra' respinto e non avra' effetto.

[10]8 Un emendamento ritenuto accettato in conformita' con il paragrafo 7 entrera' in vigore 18 mesi dopo la sua accettazione.

[11]9 Tutti gli Stati Contraenti saranno vincolati dall'emendamento, a meno che non denuncino il presente Protocollo, in conformita' con l'Articolo 34, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che l'emendamento entri in vigore. Tale denuncia avra' effetto quando l'emendamento entrera' in vigore.

[12]10 Nel caso in cui un emendamento sia stato adottato dal Comitato Affari Giuridici, ma non sia ancora scaduto il periodo di 18 mesi valido perche' possa essere accettato, uno Stato che diventa Stato Contraente in qual periodo sara' vincolato dall'emendamento, qualora esso entri in vigore. Uno Stato che diventa Stato Contraente successivamente a tale periodo sara' vincolato da un emendamento che e' stato accettato in conformita' con il paragrafo 7. Nei casi previsti dal presente paragrafo, uno Stato; sara' vincolato da un emendamento quando esso entra in vigore, ovvero il presente Protocollo entrera' in vigore per quello Stato, se tale data e' successiva.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art33 · fonte su Normattiva