• 1)Qualora un vettore o l'equipaggio del veicolo infranga le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni del presente Accordo o le condizioni fissate nel permesso di trasporto, l'autorita' competente del paese in cui e' stato registrato il veicolo puo', su richiesta dell'autorita' competente dell'altra Parte Contraente, adottare le seguenti misure:
  • a)diffidare il vettore;
  • b)interrompere il rilascio di permessi al vettore per i trasporti nel territorio della Parte Contraente in cui e' stata commessa la violazione, o revocare un permesso precedentemente rilasciato.
  • 2)Le autorita' competenti di entrambe le Parti contraenti si notificheranno a vicenda ogni violazione di cui al paragrafo (1) cosi' come le misure adottate.
  • 3)Il presente Articolo non pregiudichera' alcuna misura sancita dalla legge che possa essere adottata dai Tribunali o dalle autorita' esecutive della Parte Contraente nel cui territorio sia stata commessa la violazione.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art11 · fonte su Normattiva