- 1)Qualora un vettore o l'equipaggio del veicolo infranga le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni del presente Accordo o le condizioni fissate nel permesso di trasporto, l'autorita' competente del paese in cui e' stato registrato il veicolo puo', su richiesta dell'autorita' competente dell'altra Parte Contraente, adottare le seguenti misure:
- a)diffidare il vettore;
- b)interrompere il rilascio di permessi al vettore per i trasporti nel territorio della Parte Contraente in cui e' stata commessa la violazione, o revocare un permesso precedentemente rilasciato.
- 2)Le autorita' competenti di entrambe le Parti contraenti si notificheranno a vicenda ogni violazione di cui al paragrafo (1) cosi' come le misure adottate.
- 3)Il presente Articolo non pregiudichera' alcuna misura sancita dalla legge che possa essere adottata dai Tribunali o dalle autorita' esecutive della Parte Contraente nel cui territorio sia stata commessa la violazione.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
