1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato, decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

  • 1)avvertimento al vettore di osservare le disposizioni in vigore nel paese ospitante; 2)diffida con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) e 4);
  • 3)sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione;
  • 4)revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione. 2. Le Autorita' competenti di entrambe le Parti Contraenti dovranno darsi reciproca informazione delle misure intraprese.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art21 · fonte su Normattiva