dei documenti
- a)I permessi ed ogni altro documento richiesto ai sensi del presente Accordo debbono essere tenuti sul veicolo ed esibiti su richiesta delle autorita' competenti delle Parti Contraenti.
- b)I permessi di cui al presente accordo debbono essere liberati all'entrata ed all'uscita, da parte delle autorita' competenti dello Stato per cui sono stati rilasciati.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
