dei documenti

  • a)I permessi ed ogni altro documento richiesto ai sensi del presente Accordo debbono essere tenuti sul veicolo ed esibiti su richiesta delle autorita' competenti delle Parti Contraenti.
  • b)I permessi di cui al presente accordo debbono essere liberati all'entrata ed all'uscita, da parte delle autorita' competenti dello Stato per cui sono stati rilasciati.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art6 · fonte su Normattiva