e carichi 1. I vettori di una Parte Contraente che trasportino merci verso il territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' al presente Accordo, devono versare le imposte ed i carichi dovuti per i veicoli e per la loro circolazione, nonche' per le operazioni di trasporto secondo le leggi e i regolamenti nazionali di quest'ultima. 2. La Commissione Mista esaminera' la possibilita' di concedere esenzioni e/o riduzioni delle sopramenzionate imposte e carichi di reciprocita'. Ogni imposta di detta Commissione a questo riguardo sara' soggetta all'approvazioni ed alla ratifica delle autorita' competenti di ognuna delle Parti Contraenti secondo le proprie leggi e regolamenti nazionali.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art8 · fonte su Normattiva