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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[4]Articolo unico.

[5]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, che modifica l'art. 20 della legge 23 luglio 1896, numero 318, relativa alle tasse di ancoraggio.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1931 - Anno IX

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]Mussolini - Ciano - Mosconi.

[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 12 maggio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;466~art1 · fonte del testo