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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notari, con le seguenti moditicazioni:

[8]All'art. 1 del decreto, alle parole: «sono assoggettati ad una ulteriore riduzione del tredici per cento», sono sostituite le altre: «sono ridotti del venticinque per cento; compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 373».

[9]All'art. 2 del decreto, alle parole: «sono ulteriormente ridotti del 6 per cento», sono sostituite le altre: «sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521.

[10]«Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 4 aprile 1935 - Anno XIII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Solmi

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 1 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-04;466~art1 · fonte del testo