TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI Gli Stati firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominate "la Convenzione.), Convinti dell'opportunita' di consentire ai membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di Seguito denominato "il Comitato"), di essere rieleggibili due volte; Considerando la nervosita' di garantire un equilibrato rinnovo dei membri del Comitato, Hanno convenuto guanto segue: Articolo 1 1 La seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 5 della Convenzione si legge come segue: "Sono rieleggibili due volte". 2 L'articolo 5 della Convenzione e' completato dai paragrafi 4 e 5 cosi redatti: "4 Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni, di meta' del Comitato, il Comitato dei Ministri puo', prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o piu' mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia superare sei anni o essere inferiore a due anni. 5 Qualora occorra conferire piu' mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sara' effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;467~protocollo-2-art1 · fonte su Normattiva