TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata "la Convenzione"), Considerando l'opportunita' di consentire agli Stati non membri del Consiglio d'Europa di aderire, su invito del Comitato dei Ministri, alla Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1 Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione e' completato da un capoverso cosi' redatto: "Nel caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno stato non membro del Consiglio d'Europa, l'Ufficio dell'Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalita'. L'elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata".

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;467~protocollo-1-art1 · fonte su Normattiva