TRADUZIONE NON UFFICIALE SESTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO GENERALE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL CONSIGLIO D'EUROPA Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Vista la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"); Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, relativo alla ristrutturazione del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (di seguito denominato "Protocollo n. 11 alla Convenzione") che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata "la Corte") in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo; Visto inoltre l'articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici godano, nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunita' previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi ai sensi di detto articolo; Ricordando l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato "l'Accordo generale") ed il suo secondo, quarto, e quinto Protocollo; Considerando l'opportunita' di un nuovo Protocollo all'Accordo generale per concedere privilegi ed immunita' ai giudici della Corte; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oltre ai privilegi ed alle immunita' di cui all'articolo 18 dell'Accordo generale, i giudici sia per quanto li riguarda che per quanto riguarda i loro congiunti ed i figli minori, godono dei privilegi, immunita', esenzioni ed agevolazioni accordati secondo il diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;303~protocollo-art1 · fonte su Normattiva