[1]Paragrafo I. - Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A. Per quanto riguarda la Francia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa proporzionale e sopratassa progressiva);
- 2)il versamento forfettario applicabile a certi utili delle professioni non commerciali;
- 3)l'imposta sui profitti delle societa' e delle altre persone giuridiche. B. Per quanto riguarda l'Italia:
- 1)l'imposta sui redditi dei terreni;
- 2)l'imposta sui redditi dei fabbricati;
- 3)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 4)l'imposta sui redditi agrari;
- 5)l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- 6)l'imposta sulle societa';
- 7)l'imposta sulle obbligazioni.
[2]Paragrafo 2. - La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sui reddito percepite da Province, Dipartimenti, Comuni, Camere di commercio e da ogni altro Ente locale. Essa si applichera' inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.
[3]Paragrafo 3. - Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del presente articolo, le autorita' competenti dei due Paesi si consulteranno.
Testo vigente dal 17 aprile 1963
