[1]Paragrafo I. - Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A. Per quanto riguarda la Francia:

  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa proporzionale e sopratassa progressiva);
  • 2)il versamento forfettario applicabile a certi utili delle professioni non commerciali;
  • 3)l'imposta sui profitti delle societa' e delle altre persone giuridiche. B. Per quanto riguarda l'Italia:
  • 1)l'imposta sui redditi dei terreni;
  • 2)l'imposta sui redditi dei fabbricati;
  • 3)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
  • 4)l'imposta sui redditi agrari;
  • 5)l'imposta complementare progressiva sul reddito;
  • 6)l'imposta sulle societa';
  • 7)l'imposta sulle obbligazioni.

[2]Paragrafo 2. - La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sui reddito percepite da Province, Dipartimenti, Comuni, Camere di commercio e da ogni altro Ente locale. Essa si applichera' inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.

[3]Paragrafo 3. - Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del presente articolo, le autorita' competenti dei due Paesi si consulteranno.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art2 · fonte su Normattiva