[1]Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente Convenzione i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:
- a)gli interessi ed altri redditi dei fondi pubblici delle obbligazioni, dei prestiti, dei depositi e conti di deposito e di ogni altro credito sono imponibili nello Stato del debitore di tali interessi e redditi. Tuttavia, se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell'articolo 3 e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attivita', contrae un debito o riceve un deposito, l'imposta e' percepita dallo Stato sul territorio del quale e' situata questa organizzazione;
- b)i dividendi distribuiti da una societa' che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati sono imponibili in questo Stato;
- c)i redditi delle societa' di persone sono imponibili secondo la loro natura, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato.
[2]Paragrafo 2. - Per l'applicazione dell'alinea b) di cui sopra, l'espressione "dividendi" designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, delle quote di fondatore e di ogni altra quota sociale analoga, nonche' delle quote sociali di societa' a responsabilita' limitata.
Testo vigente dal 17 aprile 1963
