Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.
Testo vigente dal 13 giugno 1955
