[1]TESTO ITALIANO UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE (Firmata a Parigi il 2 dicembre 1961) Gli Stati contraenti,

[2]Consapevoli dell'importanza assunta dalla protezione delle nuove piante, tanto per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio, quanto per la tutela degli interessi dei costitutori; Coscienti dei problemi particolari posti dal riconoscimento e dalla tutela del diritto del creatore in questo campo e segnatamente dalle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un siffatto diritto; Considerando che sarebbe assai auspicabile che questi problemi, cui numerosi Stati accordano un'importanza legittima, siano risolti da ciascuno di essi conformemente a principi uniformi e ben definiti; Desiderosi di attuare su detti principi un accordo che possa essere condiviso da altri Stati aventi gli stessi interessi; Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 (Scopo della convenzione; Costituzione di una Unione; Sede dell'Unione)(1)

[4](1) La presente convenzione persegue lo scopo di riconoscere e di assicurare al costitutore di una nuovi varieta' vegetale, oppure al suo avente causa, un diritto di cui la materia e le modalita' d'esercizio sono definiti qui di seguito. (2) Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, denominati in appresso "Stati dell'Unione", costituiscono fra di loro un'Unione per la protezione delle nuove piante. (3) La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' Ginevra.

[5]---------------------

[6](1) I titoli d'articolo sono stati aggiunti per facilitare la ricerca dei disposti; il testo firmato (francese) non reca titoli.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art1 · fonte del testo