Art. 31 (Convenzione) — Firma e ratifica; Entrata in vigore
(1) La presente convenzione e' aperta, fino al due dicembre millenovecentosessantadue, alla firma degli Stati rappresentati alla conferenza di Parigi per la protezione delle nuove piante. (2) La presente convenzione e' sottoposta a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica francese, che notifica il deposito agli Stati firmatari. (3) Non appena sara' ratificata da tre Stati almeno, la convenzione entra in vigore tra questi Stati trenta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica. Riguardo a ciascuno degli Stati che la ratificheranno successivamente, la convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
