Art. 3 (Accordo)
Le istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente accordo devono essere redatte in conformita' alle disposizioni fissate nelle norme di procedura. Gli elementi di realizzazione dell'opera dovranno essere trasmessi alle competenti amministrazioni di ciascun Paese.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
