Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'Allegato del presente Accodo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art5 · fonte su Normattiva