Art. 4 (Accordo)
Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 30% al 70%. Una partecipazione inferiore al 30% sara' consentita nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti autorita' dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso, salvaguardando in ogni caso una effettiva partecipazione minoritaria artistica e tecnica. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista, per quanto attiene l'Italia, avente cittadinanza italiana; per quanto attiene la Svizzera, avente la nazionalita' o il permesso di domicilio svizzeri.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
