[1]Ai sensi dell'articolo 1 per documenti rilasciati dall'ufficiale dello stato civile si intendono: Documenti italiani Documenti svizzeri - - copia integrale dell'atto di Geburtsschein nascita acte de aissance estratto per riassunto atto di nascita dell'atto di nascita certificato di nascita copia integrale dell'atto di Eheschein matrimonio acte de mariage estratto per riassunto atto di matrimonio dell'atto di matrimonio certificato di matrimonio copia integrale dell'atto di Todesschein morte acte de deces estratto per riassunto atto di morte dell'atto di morte certificato di morte

[2]Legitimationsschein acte de legitimation atto di legittimazione Anerkennungsschein acte de reconnaissance atto di riconoscimento

[3]Familienschein acte de famille atto di famiglia

[4]Zivilstandsausweis certificat d'etat civil certificato di stato civile

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474~art2 · fonte su Normattiva