[1]Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, nell'intento di esentare dalla legalizzazione gli atti dello stato civile ed altri documenti, di facilitare la comunicazione reciproca degli atti dello stato civile e di semplificare le formalita' per contrarre matrimonio, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]I documenti rilasciati da un ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esentati da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato. Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'ufficio e della firma dell'ufficiale dello stato civile.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474~art1 · fonte su Normattiva