(1) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, per provare che, secondo la legge nazionale, non sussistono impedimenti a contrarre matrimonio, deve presentare:

  • a)in Italia, un "Ehefaehigkeitszeugnis" (certificato di capacita' matrimoniale) rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile austriaco conformemente all'allegato II-A;
  • b)in Austria, un "certificato di eseguita pubblicazione, di matrimonio" con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile italiano conformemente all'allegato II-B. Per tale certificato non e' richiesta la dichiarazione consolare austriaca attestante che esso e' stato rilasciato dall'autorita' competente. (2) I nubendi devono, inoltre, presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III. (3) Le disposizioni vigenti nei due Stati contraenti, per la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile a rilasciare i certificati di cui al paragrafo 1, sono indicate nell'allegato IV. (4) Gli Stati contraenti si daranno comunicazione delle eventuali variazioni delle norme concernenti la documentazione occorrente per contrarre matrimonio e la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art8 · fonte su Normattiva