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1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato italiano. 2. Lo Stato francese contribuisce alle spese di ricostruzione con una somma forfettaria fissata in 6 milioni di franchi.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~art3 · fonte su Normattiva