1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato italiano. 2. Lo Stato francese contribuisce alle spese di ricostruzione con una somma forfettaria fissata in 6 milioni di franchi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 2025, n. 38

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La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Testo vigente dal 30 marzo 2025

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~art3 · fonte su Normattiva