[1]ARTICOLO IX VALIDITA' Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data in cui entrambi i Paesi si notificheranno, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle procedure interne richieste dalle rispettive legislazioni nazionali. All'entrata in vigore del presente Accordo " L'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE TURISTICA, FIRMATO A ROMA IL 23 GENNAIO 1968" cessera' la sua validita'. La validita' del presente Accordo e' di cinque anni rinnovabile automaticamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti non lo denunci per iscritto all'altra Parte contraente e per le vie diplomatiche, tre mesi prima della sua scadenza. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo nella citta' di Trieste in giorno quindici del mese di aprile dell'anno millenovecentonovantatre in due esemplari originali nelle lingue italiana e romena entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DI REPUBBLICA ITALIANA ROMANIA MARGHERITA BONIVER MATEI AGATHON DAN

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;475~accordo-artix · fonte su Normattiva