[1]e proventi finanziari
[2]1. L'importo che gli Stati parti della presente convenzione devono pagare in applicazione dell'articolo 146 della convenzione sul brevetto europeo e' coperto dai contributi finanziari fissati per ciascuno Stato secondo il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, di quest'ultima convenzione. 2. I proventi derivanti dalle tasse versate in applicazione del regolamento relativo alle tasse, da cui siano state detratte le somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti in virtu' degli articoli 39 e 147 della convenzione sul brevetto europeo, nonche' tutti gli altri proventi riscossi dall'Organizzazione europea dei brevetti in applicazione della presente convenzione, sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della medesima secondo il criterio menzionato al precedente paragrafo 1. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, si avvieranno i lavori necessari per esaminare a quali condizioni e in quale data il regime di finanziamento previsto ai paragrafi 1 e 2 potra' essere sostituito da un altro regime basato su un finanziamento comunitario tenendo conto degli sviluppi nell'ambito delle Comunita' europee. Questo regime potra' inglobare gli importi dovuti dagli Stati che sono parti della presente convenzione, in virtu' della convenzione sul brevetto europeo, e gli importi dovuti a questi Stati, in virtu' di quest'ultima convenzione. Al termine di tali lavori, il presente articolo e, ove occorra, l'articolo 23, potranno essere modificati con decisione del Consiglio delle Comunita' europee, deliberante all'unanimita' su proposta della Commissione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
