ARTICOLO III 1 - L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci consente l'ingresso o il transito attraverso il territorio dall'altra parte contraente di un solo veicolo, sia carico che vuoto. A tale riguardo, con il termine veicolo si intende una motrice, un rimorchio, un trattore, un semi-rimorchio isolato o un complesso articolato (camion piu' rimorchio o trattore piu' semi-rimorchio) immatricolato nello stesso Paese. 2 - L'autorizzazione al trasporto concede al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra parte contraente e destinate al territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. 3 - I trasportatori domiciliati nei territori di una parte contraente non sono autorizzati a caricare nel territorio dell'altra parte contraente merci destinate ad un Paese terzo, ne' a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo a meno di autorizzazione speciale rilasciata dall'altra parte contraente.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
