ARTICOLO III 1 - L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci consente l'ingresso o il transito attraverso il territorio dall'altra parte contraente di un solo veicolo, sia carico che vuoto. A tale riguardo, con il termine veicolo si intende una motrice, un rimorchio, un trattore, un semi-rimorchio isolato o un complesso articolato (camion piu' rimorchio o trattore piu' semi-rimorchio) immatricolato nello stesso Paese. 2 - L'autorizzazione al trasporto concede al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra parte contraente e destinate al territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. 3 - I trasportatori domiciliati nei territori di una parte contraente non sono autorizzati a caricare nel territorio dell'altra parte contraente merci destinate ad un Paese terzo, ne' a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo a meno di autorizzazione speciale rilasciata dall'altra parte contraente.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artiii · fonte su Normattiva