ARTICOLO XI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'ingresso sul proprio territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dei diritti doganali e delle tasse dovute all'importazione, senza divieti ne' restrizioni, e a condizione che gli stessi vengano riesportati. 2 - Le parti contraenti possono richiedere che i veicoli in questione vengano sottoposti alle formalita' doganali previste per l'importazione temporanea nei rispettivi territori.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxi · fonte su Normattiva