ARTICOLO XIV 1 - I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono annessi in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di importazione, senza limiti ne' restrizioni, a condizione di osservare le formalita' doganali previste dalle legislazioni delle Parti contraenti. 2 - I pezzi sostituiti e non riesportati sono sottoposti al pagamento dei diritti doganali e delle tasse di importazione, salvo che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, detti pezzi non siano stati ceduti gratuitamente a questo Paese o distrutti a carico degli interessati, sotto controllo doganale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxiv · fonte su Normattiva