ARTICOLO XVI I conducenti sono tenuti a presentare i documenti che, conformemente alle disposizioni interne dei due Paesi, sono richiesti per passare la frontiera, nonche' i documenti che, conformemente alle disposizioni interne del Paese di immatricolazione, sono necessari per guidare il veicolo e per poterne verificare le caratteristiche tecniche. Questi documenti debbono essere presentati su richiesta degli organi competenti dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
