ARTICOLO XXI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti, sulla base della reciprocita', garantisce all'altra Parte contraente il libero trasferimento, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto per le operazioni correnti in vigore il giorno del trasferimento, del saldo delle entrate e delle uscite derivanti dalle operazioni effettuate nel quadro del presente Accordo, conformemente alla regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. 2 - Nessun trasferimento sara' sottoposto a imposte, limitazioni, imposizioni, tasse o ritardi.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxxi · fonte su Normattiva