[1]degli investimenti e dei redditi da essi derivanti

[2]1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce, in quanto agli investimenti, ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte Contraente, previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento senza restrizioni dei loro investimenti e dei redditi da essi derivanti, dei fondi destinati al rimborso dei prestiti relativi a un investimento e al pagamento dei relativi interessi, e dei redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totali o parziali di un investimento. I trasferimenti devono essere effettuati senza ritardi nella valuta convertibile in cui il capitale e' stato in origine investito, o in qualsiasi altra valuta convertibile convenuta tra l'investitore e la Parte Contraente interessata. Salvo altrimenti convenuto dall'investitore, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di' cambio corrente applicabile il giorno in cui disposto al paragrafo (2) dell'Articolo (5) riguardante il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio. Gli obblighi fiscali di' cui al paragrafo precedente s'intendono assolti quando l'investitore avra' completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento. 2. Ognuna delle Parti Contraenti assicura che i cittadini dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, remunerazioni ed indennita' versate loro per lavoro e servizi autorizzati svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;21~accordo-art6 · fonte su Normattiva