DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI

  • 1)Ciascuna Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte contraente, per gli investimenti da essi effettuati in conformita' alle proprie leggi e regolamenti come indicato all'Articolo 1, paragrafo 1 del presente Accordo, il libero trasferimento di:
  • a)capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento di investimenti:
  • b)redditi correnti derivanti da investimenti come redditi netti, dividendi, royalties, pagamenti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
  • c)somme derivanti dalla totale o parziale vendita cessione o liquidazione di un investimento;
  • d)pagamenti effettuati per il rimborso dei crediti derivanti da investimenti e dei relativi interessi, nonche' delle somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad investimenti e dei relativi interessi;
  • e)adeguate quote dei guadagni conseguiti da cittadini dell'altra Parte contraente e derivanti da lavoro o servizi prestati in connessione con investimenti realizzati nel suo territorio;
  • f)risarcimenti previsti agli articoli 4 e 5;
  • 2)Ciascuna Parte contraente, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all'investimento, concedera' - se richiesta - ogni necessaria autorizzazione per garantire l'espletamento senza indebito ritardo dei trasferimenti.
  • 3)I trasferimenti di cui sopra verranno effettuati nella valuta convertibile nella quale l'investimento e' stato fatto, ovvero, se cosi' concordato, in ogni altra valuta liberamente convertibile, al prevalente tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento.
  • 4)Sono da considerarsi "senza indebito ritardo" ai sensi del presente articolo, quei trasferimenti che sono stati effettuati entro il periodo di tempo normalmente richiesto per l'espletamento delle relative formalita' amministrative. Tale periodo decorre dalla data in cui la richiesta di trasferimento, corredata dalla necessaria documentazione, e' stata nella dovuta forma sottoposta alle autorita' competenti, e non dovra' in ogni caso superare un periodo di due mesi. Le stesse disposizioni si applicano ai trasferimenti di cui agli articoli 4-5 e 7 del presente Accordo:

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;704~accordo-art6 · fonte su Normattiva