ARTICOLO XXIII Il presente Accordo non potra' annullare gli impegni internazionali gia' presi dall'una o dall'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
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Testo vigente dal 16 novembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxxiii · fonte su Normattiva