[1]con altri strumenti internazionali

[2]1. L'applicazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi sottoscritti dagli Stati Parte in virtu' di accordi internazionali, esistenti o futuri, di cui sono parte, purche' tali obblighi siano coerenti con il presente Trattato. 2. Il presente Trattato non puo' essere citato ai fini di annullare la validita' degli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra Stati Parte del presente al Trattato.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art26 · fonte su Normattiva