Art. 3 — Condizioni, modalità è termini dell'annullamento
Le condizioni, le modalita' e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati. L'annullamento puo' essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanita', dell'istruzione e delle infrastrutture.
Testo vigente dal 28 luglio 2000
