uno Stato ha, in materia di adozione, due o piu' sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art37 · fonte su Normattiva