[1]Articolo VI.
[2]Vi saranno buone ed eque possibilita' per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre. Nell'operare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente allo scopo di non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
