[1]Articolo XV.
[2]Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni precedente accordo sui trasporti aerei tra le Parti contraenti.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
[1]Articolo XV.
[2]Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni precedente accordo sui trasporti aerei tra le Parti contraenti.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artxv · fonte su Normattiva