[1]Articolo XIV.
[2]Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Testo vigente dal 24 settembre 1975
[1]Articolo XIV.
[2]Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Testo vigente dal 24 settembre 1975
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5 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artxiv · fonte su Normattiva