Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 60 — Ratifica, accettazione, approvazione
- 1)Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
- 2)Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976. Il Consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai Governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
