Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 48 — Ratifica, approvazione, accettazione

Il presente Accordo e soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Un governo firmatario che ha l'intenzione di ratificare, approvare o accettare il presente Accordo puo' dichiarare la sua intenzione di farlo. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione e le dichiarazioni di intenzione di ratificare, approvare o accettare saranno depositate presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art48 · fonte su Normattiva