OPERATIVI Al fine di agevolare i servizi di trasporto internazionale combinato sulla rete di trasporto internazionale combinato, le Parti contraenti adotteranno adeguati provvedimenti al fine di poter applicare i parametri di prestazione e le norme minime applicabili ai treni di trasporto combinato ed alle installazioni connesse di cui all'Annesso IV al presente Accordo.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478~accordo-art4 · fonte su Normattiva