[1]Disposizioni internazionali, legislative e regolamentari

[2]1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinche' la realizzazione ed il funzionamento del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese siano assicurati nel rispetto dei loro impegni internazionali ed in particolare del diritto comunitario applicabile. Esse cooperano al fine di compiere tutti i passi necessari presso le organizzazioni internazionali interessate. Il Contratto precisa la legge ad esso applicabile nonche' le modalita' secondo le quali saranno risolte, in via arbitrale, le eventuali controversie relative all'esecuzione od all'interpretazione del Contratto che potrebbero verificarsi tra gli Stati ed il Gestore. 2. Le Parti adottano disposizioni legislative e regolamentari ed intraprendono le azioni necessarie alla realizzazione ed al funzionamento del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese ai fini del funzionamento ottimale del servizio tenuto conto degli obiettivi di frequenza e di prestazione del servizio cosi' come stabiliti dalle Parti. Le procedure di coordinamento attuate dai gestori d'infrastruttura interessati durante le procedure di attribuzione delle capacita' d'infrastruttura ferroviaria sull'asse del traforo del Moncenisio (tunnel del Frejus) tengono conto dell'interesse particolare che riveste la promozione dell'autostrada ferroviaria per i passaggi alpini, ad integrazione dei servizi di trasporto combinato ferro-strada e piu' in generale dei servizi ferroviari di trasporto merci. 3. Le Parti convengono di concertarsi al fine di definire la necessita' e le eventuali modalita' di adozione di decisioni o misure legali o regolamentari in materia di trasferimento modale. 4. Sulla base di un accordo tra gli Stati ed i Gestori d'infrastruttura, i Gestori d'infrastruttura definiscono con il Gestore del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese, e/o con gli Stati, nel rispetto della legislazione comunitaria in vigore relativa all'assegnazione delle capacita' d'infrastruttura, un accordo quadro congiunto avente ad oggetto la prenotazione delle capacita' d'infrastruttura necessarie al rispetto degli obiettivi di frequenza del servizio definiti nel Contratto ed i principi di tariffazione da applicare. 5. Le Parti adottano le disposizioni necessarie, all'occorrenza presso i Gestori d'infrastruttura, al fine di assicurare la disponibilita' delle installazioni, in particolare dei terminali, necessarie al funzionamento del servizio tenuto conto, in particolare, degli obiettivi di frequenza e di prestazione del servizio cosi' come definiti dalle Parti.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;198~allegato-art3 · fonte su Normattiva